FRANCIA: nuove indicazioni sulle sostanze con proprietà di interferenza endocrina
Nel corso degli ultimi mesi, diverse sono state le discussioni e gli approfondimenti legati alla complessa tematica degli interferenti endocrini.
Fra gli aggiornamenti normativi, il più noto è Regolamento Delegato (UE) 2023/707 che ha introdotto, fra gli altri, il concetto di “interferenza con il sistema endocrino per la salute umana” all’interno del Regolamento (CE) 1272/2008.
Ma come vengono definiti gli interferenti endocrini in questo Regolamento? Risultano sostanze o miscele che alterano una o più funzioni sul sistema endocrino, causando effetti nocivi su un organismo integro, la sua progenie, le popolazioni o le sotto popolazioni.
Sono quindi sostanze che possono alterare l’equilibrio ormonale, influendo sul controllo e la regolazione di diverse funzioni organiche con ripercussioni anche nel lungo periodo ed estendibili alla discendenza dell’individuo.
Aggiornamento normativo per il mercato francese
Negli ultimi giorni, il Ministero della Transizione Ecologica e della Coesione Territoriale francese ha pubblicato tre diversi Arrêté, con l’obiettivo di fornire informazioni ai consumatori sulla possibile presenza di sostanze con proprietà di interferenza endocrina in ingredienti, miscele, articoli e prodotti alimentari in funzione di quanto indicato dalla Legge AGEC.
Nel Journal officiel “Lois et Décrets” JORF n° 0237 du 12 octobre 2023 risultano quindi disponibili tali documenti che riportano:
Elenco delle sostanze con proprietà di interferenza endocrina sospetta, presunta o comprovata, con informazioni relative a:
- Nome della sostanza
- EC no.
- CAS no.
- Menzione si/no fra le sostanze SVHC in Candidate List del Regolamento REACH
Modalità di messa a disposizione delle informazioni attraverso specifica applicazione Scan4Chem
Si designa quindi una modalità per la trasmissione delle informazioni sulla presenza nei prodotti delle sostanze qualificate come interferenti endocrini sospetti, presunti o comprovati.
In questo Arrêté si indica inoltre che in termini di definizioni:
- Per “alimento” si intende quanto di cui all’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002
- Per “sostanza”, “miscela” e “articolo” ci si deve riferire a quanto da articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1907/2006
Termini relativi al contenuto e alle indicazioni di presentazione delle informazioni in riferimento agli specifici punti de “article L. 5232-5 du code de la santé publique”
Per meglio chiarire i diversi punti del Décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 (Legge AGEC), in data 18 ottobre è stato pubblicato inoltre un documento formale di FAQ diviso nei seguenti punti:
Questioni generali
- Campo di applicazione
- Modalità di informazione
- Controlli e sanzioni
Qualità e caratteristiche ambientali
- Indice di riparabilità e indice di durabilità
- Compostabilità
- Incorporazione di materiali riciclati
- Impiego di risorse rinnovabili
- Possibilità di riutilizzo
- Riciclabilità
- Metalli preziosi e terre rare
- Presenza di sostanze pericolose
- Tracciabilità
- Microfibre plastiche
Diciture vietate
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